Art. 9

Pagina informativa su Internet

In vigore dal 13 lug 2009
Pagina informativa su Internet 1.   Gli Stati membri devono: a) creare una lista di compartimenti autorizzati con le informazioni richieste dall’, paragrafi 3 e 4; b) creare una pagina informativa su Internet per rendere disponibile in formato elettronico la lista di compartimenti autorizzati; c) comunicare alla Commissione l’indirizzo Internet delle pagine informative; d) tenere aggiornata la propria pagina informativa su Internet notificando immediatamente qualunque nuova autorizzazione o ritiro di autorizzazione di un compartimento. 2.   La Commissione assisterà gli Stati membri contribuendo a rendere queste informazioni disponibili al pubblico e fornendo l’indirizzo del proprio sito Internet che riporterà i collegamenti nazionali alle suddette pagine informative.
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