Art. 9
Pagina informativa su Internet
In vigore dal 13 lug 2009
Pagina informativa su Internet
1. Gli Stati membri devono:
a)
creare una lista di compartimenti autorizzati con le informazioni richieste dall’, paragrafi 3 e 4;
b)
creare una pagina informativa su Internet per rendere disponibile in formato elettronico la lista di compartimenti autorizzati;
c)
comunicare alla Commissione l’indirizzo Internet delle pagine informative;
d)
tenere aggiornata la propria pagina informativa su Internet notificando immediatamente qualunque nuova autorizzazione o ritiro di autorizzazione di un compartimento.
2. La Commissione assisterà gli Stati membri contribuendo a rendere queste informazioni disponibili al pubblico e fornendo l’indirizzo del proprio sito Internet che riporterà i collegamenti nazionali alle suddette pagine informative.
Storico versioni
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