Art. 4
Rilascio dell’autorizzazione dei compartimenti
In vigore dal 13 lug 2009
Rilascio dell’autorizzazione dei compartimenti
1. L’autorizzazione iniziale di un compartimento viene concessa dall’autorità competente solo per i compartimenti che si trovano interamente o in parte nel territorio di uno Stato membro dove non si applicano restrizioni in relazione all’influenza aviaria, in conformità con la legislazione comunitaria.
L’autorizzazione iniziale di un compartimento viene concessa unicamente in uno Stato membro nel quale sia stato approvato il programma di sorveglianza nazionale finalizzato a determinare la prevalenza di infezioni con virus di influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 in specie diverse di pollame.
2. Prima di concedere l’autorizzazione per un compartimento l’autorità competente deve assicurarsi che in questo:
a)
siano state applicate misure specifiche di protezione e sorveglianza per l’influenza aviaria per un periodo di almeno sei mesi prima della data della domanda, secondo quanto richiesto nella parte 3 dell’allegato (compresa almeno una procedura di analisi come richiesto nel punto 4, parte 3, dell’allegato) e che la presenza di influenza aviaria non sia stata rilevata in nessuna delle aziende che compongono il compartimento durante detto periodo;
b)
i piani di vaccinazione siano eventualmente attuati in conformità alla legislazione comunitaria;
c)
le informazioni fornite in base a quanto richiesto nell’, paragrafo 2 siano complete ed accurate;
d)
sia stato applicato un sistema comune di gestione della biosicurezza, come definito al punto 1, parte 2, dell’allegato, e questo si sia dimostrato sufficiente ad assicurare uno status sanitario distinto in relazione all’influenza aviaria per il pollame o gli altri volatili in cattività all’interno del compartimento;
e)
sia stato effettuato un controllo ufficiale sul posto e questo abbia avuto esiti positivi per quanto riguarda quanto espresso dalla lettera a) alla lettera d).
3. Il compartimento avrà una sola denominazione e riceverà un solo numero di autorizzazione.
4. L’autorità competente deve garantire che in seguito all’autorizzazione di un compartimento questo venga inserito immediatamente nella lista dei compartimenti autorizzati sulla pagina informativa in rete di cui all’, paragrafo 1 e che siano riportate informazioni dettagliate sull’ubicazione delle aziende che compongono il compartimento, specificando se si tratta di aziende di uscita o fornitrici («lista dei compartimenti autorizzati»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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