Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «programma di biosicurezza»: tutte le misure di biosicurezza applicate a livello di azienda;
2) «sistema comune di gestione della biosicurezza»:
a)
le norme comuni che regolano il funzionamento di un compartimento; e
b)
le misure generali di biosicurezza attuate in tutte le aziende che compongono il compartimento in accordo con i singoli programmi di biosicurezza aziendali;
3) «responsabile del compartimento»: colui che è formalmente responsabile per il compartimento, in particolare in relazione agli , e inoltre per:
a)
la supervisione di tutte le attività legate al sistema comune di gestione della biosicurezza svolte nel compartimento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione e il monitoraggio di tale sistema;
b)
la supervisione dell’applicazione dei programmi di biosicurezza aziendali da parte dei proprietari o dei detentori di pollame o di altri volatili in cattività; e
c)
la collaborazione con le autorità competenti;
4) «azienda di uscita»: un’azienda da cui pollame o altri volatili in cattività, pulcini di un giorno, uova da cova o da tavola (di seguito «prodotti») sono destinati ad essere movimentati al di fuori del compartimento;
5) «azienda fornitrice»: un’azienda i cui prodotti sono destinati a un’azienda di uscita o a qualunque altra azienda all’interno di un compartimento;
6) «tutte le parti coinvolte»: responsabili di compartimento, operatori, compresi gli operatori del settore alimentare e dei mangimi definiti nell’, paragrafi 3 e 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), proprietari o detentori di animali, produttori farmaceutici o altre industrie che consegnano prodotti o forniscono servizi al compartimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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