Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «programma di biosicurezza»: tutte le misure di biosicurezza applicate a livello di azienda; 2)   «sistema comune di gestione della biosicurezza»: a) le norme comuni che regolano il funzionamento di un compartimento; e b) le misure generali di biosicurezza attuate in tutte le aziende che compongono il compartimento in accordo con i singoli programmi di biosicurezza aziendali; 3)   «responsabile del compartimento»: colui che è formalmente responsabile per il compartimento, in particolare in relazione agli , e inoltre per: a) la supervisione di tutte le attività legate al sistema comune di gestione della biosicurezza svolte nel compartimento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione e il monitoraggio di tale sistema; b) la supervisione dell’applicazione dei programmi di biosicurezza aziendali da parte dei proprietari o dei detentori di pollame o di altri volatili in cattività; e c) la collaborazione con le autorità competenti; 4)   «azienda di uscita»: un’azienda da cui pollame o altri volatili in cattività, pulcini di un giorno, uova da cova o da tavola (di seguito «prodotti») sono destinati ad essere movimentati al di fuori del compartimento; 5)   «azienda fornitrice»: un’azienda i cui prodotti sono destinati a un’azienda di uscita o a qualunque altra azienda all’interno di un compartimento; 6)   «tutte le parti coinvolte»: responsabili di compartimento, operatori, compresi gli operatori del settore alimentare e dei mangimi definiti nell’, paragrafi 3 e 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), proprietari o detentori di animali, produttori farmaceutici o altre industrie che consegnano prodotti o forniscono servizi al compartimento.
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