Art. 5

Responsabilità e doveri del responsabile del compartimento

In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità e doveri del responsabile del compartimento Dopo l’autorizzazione di un compartimento il responsabile del compartimento deve: 1) supervisionare e monitorare il compartimento per garantire che questo continui a rispondere alle informazioni fornite a norma dell’, paragrafo 2 e dei criteri e requisiti stabiliti nell’allegato; in particolare tali informazioni devono essere aggiornate e messe a disposizione dell’autorità competente su richiesta; 2) assicurare che le attività di sorveglianza della malattia, in particolare dell’influenza aviaria, siano svolte secondo il sistema comune di gestione della biosicurezza e secondo i programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento e che: a) sia in funzione un sistema di allarme rapido per il rilevamento della presenza di influenza aviaria e il campionamento e gli esami diagnostici vengano svolti in conformità della decisione 2006/437/CE e alla parte 3 dell’allegato al presente regolamento; b) i piani di sorveglianza di cui al punto 4, parte 3, dell’allegato vengano aggiornati qualora si rilevi un aumento nel rischio di introduzione di influenza aviaria; c) tutti gli esami diagnostici sull’influenza aviaria vengano svolti in laboratori ufficialmente autorizzati allo scopo dall’autorità competente; le informazioni sulla sorveglianza e sui risultati vengano messe a disposizione dell’autorità competente; d) qualora dall’attività di sorveglianza del compartimento emergano risultati dubbi o positivi questi siano immediatamente riportati all’autorità competente e i campioni in questione spediti per la conferma al laboratorio nazionale o comunitario di riferimento per l’influenza aviaria; 3) assicurare che qualunque vaccinazione sia eseguita in conformità al sistema comune di gestione della biosicurezza e ai programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento e che i piani di vaccinazione e le procedure siano messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta; 4) organizzare regolarmente audit interni o esterni per garantire che tutte le misure di biosicurezza, le attività di sorveglianza e il sistema per la rintracciabilità siano effettivamente attuati nel compartimento e conservare i risultati di tali controlli, inclusi quelli svolti nel quadro del sistema di garanzia della qualità, per poterli mettere a disposizione dell’autorità competente su richiesta; 5) informare immediatamente l’autorità competente se: a) il compartimento non rispetta più le informazioni inviate a norma dell’, paragrafo 2 o i criteri e requisiti definiti nell’allegato; b) il sistema comune di gestione della biosicurezza o uno dei programmi di biosicurezza sono stati modificati o adattati alla situazione epidemiologica, incluse l’aggiunta o eliminazione di un’azienda dal compartimento.
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