Art. 5
Responsabilità e doveri del responsabile del compartimento
In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità e doveri del responsabile del compartimento
Dopo l’autorizzazione di un compartimento il responsabile del compartimento deve:
1)
supervisionare e monitorare il compartimento per garantire che questo continui a rispondere alle informazioni fornite a norma dell’, paragrafo 2 e dei criteri e requisiti stabiliti nell’allegato; in particolare tali informazioni devono essere aggiornate e messe a disposizione dell’autorità competente su richiesta;
2)
assicurare che le attività di sorveglianza della malattia, in particolare dell’influenza aviaria, siano svolte secondo il sistema comune di gestione della biosicurezza e secondo i programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento e che:
a)
sia in funzione un sistema di allarme rapido per il rilevamento della presenza di influenza aviaria e il campionamento e gli esami diagnostici vengano svolti in conformità della decisione 2006/437/CE e alla parte 3 dell’allegato al presente regolamento;
b)
i piani di sorveglianza di cui al punto 4, parte 3, dell’allegato vengano aggiornati qualora si rilevi un aumento nel rischio di introduzione di influenza aviaria;
c)
tutti gli esami diagnostici sull’influenza aviaria vengano svolti in laboratori ufficialmente autorizzati allo scopo dall’autorità competente; le informazioni sulla sorveglianza e sui risultati vengano messe a disposizione dell’autorità competente;
d)
qualora dall’attività di sorveglianza del compartimento emergano risultati dubbi o positivi questi siano immediatamente riportati all’autorità competente e i campioni in questione spediti per la conferma al laboratorio nazionale o comunitario di riferimento per l’influenza aviaria;
3)
assicurare che qualunque vaccinazione sia eseguita in conformità al sistema comune di gestione della biosicurezza e ai programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento e che i piani di vaccinazione e le procedure siano messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta;
4)
organizzare regolarmente audit interni o esterni per garantire che tutte le misure di biosicurezza, le attività di sorveglianza e il sistema per la rintracciabilità siano effettivamente attuati nel compartimento e conservare i risultati di tali controlli, inclusi quelli svolti nel quadro del sistema di garanzia della qualità, per poterli mettere a disposizione dell’autorità competente su richiesta;
5)
informare immediatamente l’autorità competente se:
a)
il compartimento non rispetta più le informazioni inviate a norma dell’, paragrafo 2 o i criteri e requisiti definiti nell’allegato;
b)
il sistema comune di gestione della biosicurezza o uno dei programmi di biosicurezza sono stati modificati o adattati alla situazione epidemiologica, incluse l’aggiunta o eliminazione di un’azienda dal compartimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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