Art. 5
Pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti
In vigore dal 10 lug 2009
Pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti
Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico, di cui all’articolo 32, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, sono elencate nell’allegato II del presente regolamento, ferme restando le pratiche enologiche e le restrizioni di portata generale di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 e all’allegato I del presente regolamento.
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