Art. 6

Pratiche enologiche applicabili ai vini liquorosi

In vigore dal 10 lug 2009
Pratiche enologiche applicabili ai vini liquorosi Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi, di cui all’articolo 32, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, sono elencate nell’allegato III del presente regolamento, ferme restando le pratiche enologiche e le restrizioni di portata generale di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 e all’allegato I del presente regolamento.
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