Art. 7

Definizione di «taglio»

In vigore dal 10 lug 2009
Definizione di «taglio» 1.   Ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008, per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto. 2.   Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto: a) il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino; b) il vino senza denominazione di origine o senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso. 3.   Non si considera taglio: a) l’arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato; b) la dolcificazione.
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Definizione di «taglio» (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/606) — Testo vigente | Portale Normativo