Art. 7
Definizione di «taglio»
In vigore dal 10 lug 2009
Definizione di «taglio»
1. Ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008, per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.
2. Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:
a)
il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;
b)
il vino senza denominazione di origine o senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.
3. Non si considera taglio:
a)
l’arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
b)
la dolcificazione.
Storico versioni
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