Art. 4
Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale
In vigore dal 10 lug 2009
Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale
1. Ai fini sperimentali di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, ogni Stato membro può autorizzare alcune pratiche o alcuni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 479/2008 o dal presente regolamento per un periodo massimo di tre anni, purché:
a)
le pratiche o trattamenti enologici di cui trattasi soddisfino le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, e i criteri di cui all’articolo 30, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo annuo di 50 000 hl per esperimento;
c)
all’inizio dell’esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri circa le condizioni di ciascuna autorizzazione;
d)
il trattamento sia indicato nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 112, paragrafo 1, e nel registro di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.
Un esperimento consiste nell’operazione o nelle operazioni realizzate nell’ambito di uno specifico progetto di ricerca, caratterizzato da un protocollo sperimentale unico.
2. I prodotti ottenuti con l’uso sperimentale di tali pratiche o trattamenti possono essere immessi sul mercato di un altro Stato membro, purché lo Stato membro che ha autorizzato l’esperimento abbia precedentemente informato le autorità competenti dello Stato membro destinatario circa le condizioni di autorizzazione e i quantitativi oggetto dell’esperimento.
3. Entro i tre mesi successivi allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione relativa all’esperimento autorizzato e al suo esito. La Commissione informa gli altri Stati membri dell’esito dell’esperimento.
4. In funzione di tale esito lo Stato membro interessato può all’occorrenza presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare il proseguimento dell’esperimento, eventualmente su un quantitativo più elevato di quello del primo esperimento, per un ulteriore periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro presenta un fascicolo adeguato. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, prende una decisione in merito alla domanda di proseguimento dell’esperimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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