Art. 3
Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni
In vigore dal 10 lug 2009
Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni
1. Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, relative all’elaborazione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal medesimo regolamento, sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento.
2. Le pratiche enologiche autorizzate, le condizioni d’uso e i limiti d’uso sono indicati nell’allegato I A.
3. I limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini sono indicati nell’allegato I B.
4. I limiti riguardanti il tenore di acidità volatile sono indicati nell’allegato I C.
5. Le condizioni relative alla pratica della dolcificazione sono stabilite nell’allegato I D.
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