Art. 3

Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni

In vigore dal 10 lug 2009
Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni 1.   Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, relative all’elaborazione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal medesimo regolamento, sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento. 2.   Le pratiche enologiche autorizzate, le condizioni d’uso e i limiti d’uso sono indicati nell’allegato I A. 3.   I limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini sono indicati nell’allegato I B. 4.   I limiti riguardanti il tenore di acidità volatile sono indicati nell’allegato I C. 5.   Le condizioni relative alla pratica della dolcificazione sono stabilite nell’allegato I D.
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Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/606) — Testo vigente | Portale Normativo