Art. 2
Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol
In vigore dal 10 lug 2009
Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol
Le superfici viticole di cui all’allegato IV, punto 1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono le zone viticole C I, C II e C III definite nell’allegato IX del medesimo regolamento e le superfici della zona viticola B nelle quali possono essere prodotti i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta: «Vin de pays de Franche-Comté» e «Vin de pays du Val de Loire».
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