Art. 12

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 lug 2009
Articolo12 Disposizioni transitorie 1.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo, si applicano gli articoli da 3 a 11. Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l’inserimento di clausole particolari, in conformità rispettivamente dell’, paragrafo 1, secondo comma, e dell’, paragrafo 2. 2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’, l’, paragrafi da 2 a 4, e l’.
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