Art. 14

Scadenza

In vigore dal 7 lug 2009
Scadenza 1.   Il presente regolamento scade tre anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all’. Il periodo di tre anni di cui al primo comma inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue la presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva. 2.   Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data stabilita ai sensi del paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, possono essere proseguiti e completati in conformità del presente regolamento.
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