Art. 9

Rifiuto di autorizzare la conclusione dell’accordo

In vigore dal 7 lug 2009
Rifiuto di autorizzare la conclusione dell’accordo 1.   Se, in base alla valutazione di cui all’, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell’accordo negoziato, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’, paragrafo 1. 2.   Entro 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione. 3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine stabilito al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 130 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’, paragrafo 1. 4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 30 giorni dalla chiusura della discussione. 5.   La Commissione notifica la decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 30 giorni dall’adozione della stessa.
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