Art. 8
Autorizzazione a concludere l’accordo
In vigore dal 7 lug 2009
Autorizzazione a concludere l’accordo
1. Prima di firmare un accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo.
2. Al ricevimento di tale notifica la Commissione valuta se l’accordo negoziato:
a)
soddisfa la condizione di cui all’, paragrafo 2, lettera b);
b)
soddisfa la condizione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), qualora sussistano nuove ed eccezionali circostanze in relazione a detta condizione; e
c)
soddisfa il requisito di cui all’, paragrafo 2.
3. Se l’accordo negoziato rispetta le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro interessato autorizzandolo a concludere tale accordo.
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