Art. 6
Rifiuto di autorizzare l’avvio di negoziati formali
In vigore dal 7 lug 2009
Rifiuto di autorizzare l’avvio di negoziati formali
1. Se, in base alla valutazione di cui all’, la Commissione non intende autorizzare l’avvio di negoziati formali sull’accordo previsto, fornisce un parere allo Stato membro interessato entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione.
3. Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 130 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’.
4. Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 30 giorni dalla chiusura della discussione.
Storico versioni
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