Art. 3

Notifica alla Commissione

In vigore dal 7 lug 2009
Notifica alla Commissione 1.   Lo Stato membro che intende avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione il più presto possibile prima dell’avvio previsto dei negoziati formali. 2.   Alla notifica è acclusa, se del caso, una copia dell’accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta e ogni altro documento pertinente. Lo Stato membro indica l’oggetto dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare nell’accordo previsto ovvero le disposizioni dell’accordo esistente da modificare. Lo Stato membro può fornire altre informazioni supplementari.
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