Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 7 lug 2009
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo con un paese terzo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Tale procedura non pregiudica le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri. 2.   Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti materie rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (4) e del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (5) nella misura in cui tali materie rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità. 3.   Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente ad oggetto la stessa materia con il paese terzo interessato.
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