Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 lug 2009
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «accordo» si intende:
a)
un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;
b)
gli accordi regionali di cui all’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, fatti salvi l’articolo 59, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 59, paragrafo 3, di tale regolamento, e di cui all’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009.
2. Nel contesto degli accordi regionali di cui al paragrafo 1, lettera b), ogni riferimento nel presente regolamento ad uno Stato membro o a un paese terzo si intende rispettivamente come riferimento agli Stati membri o ai paesi terzi interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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