Art. 9
Procedura di comitato
In vigore dal 18 giu 2009
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall’ della decisione 72/279/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
I termini stabiliti all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Storico versioni
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