Art. 9

Procedura di comitato

In vigore dal 18 giu 2009
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall’ della decisione 72/279/CEE. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. I termini stabiliti all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:543:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo