Art. 11

Abrogazione

In vigore dal 18 giu 2009
Abrogazione 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2010. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento. 2.   In deroga all’, secondo comma, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all’ continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 per la durata della deroga.
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Abrogazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/543) — Testo vigente | Portale Normativo