Art. 11
Abrogazione
In vigore dal 18 giu 2009
Abrogazione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2010.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
2. In deroga all’, secondo comma, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all’ continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 per la durata della deroga.
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