Art. 10

Deroga

In vigore dal 18 giu 2009
Deroga 1.   Nella misura in cui l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di un determinato Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici, la Commissione può accordare, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, una deroga alla sua applicazione sino al 31 dicembre 2010 o sino al 31 dicembre 2011. 2.   A tale scopo uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente motivata non oltre il 31 luglio 2009.
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