Art. 8

Qualità statistica e relazione

In vigore dal 18 giu 2009
Qualità statistica e relazione 1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di qualità: a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto; d) «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti); e) «accessibilità»e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, e gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) «coerenza»: la possibilità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi. 2.   Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1o ottobre 2011, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi. 3.   Avvalendosi dei parametri di qualità di cui al paragrafo 1, la relazione sulla qualità descrive: a) l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata; b) il livello di precisione raggiunto per le indagini a campione di cui al presente regolamento; e c) la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate. 4.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire non oltre tre mesi dall’entrata in vigore di tale modifica. 5.   È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
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