Art. 7

Statistiche regionali

In vigore dal 18 giu 2009
Statistiche regionali 1.   I dati relativi alle coltivazioni contrassegnate con la lettera «R» nell’allegato sono forniti per le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente essi possono essere forniti per le unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito. 2.   Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell’anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.
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