Art. 5

Prescrizioni in materia di precisione

In vigore dal 18 giu 2009
Prescrizioni in materia di precisione 1.   Gli Stati membri che effettuano indagini a campione a fini statistici adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di precisione: il coefficiente di variazione dei dati da fornire entro il 30 settembre dell’anno n + 1 non deve oltrepassare, a livello nazionale, il 3 % della superficie coltivata per ciascuno dei seguenti gruppi di coltivazioni principali: cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi), piante da radice, piante industriali e piante raccolte allo stato verde. 2.   Lo Stato membro che decida di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini statistiche garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche. 3.   Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.
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Prescrizioni in materia di precisione (Art. 5 Regolamento (UE) 2009/543) — Testo vigente | Portale Normativo