Art. 3

Copertura

In vigore dal 18 giu 2009
Copertura 1.   Ogni Stato membro compila statistiche sui prodotti agricoli elencati nell’allegato e prodotti sulla superficie agricola utilizzata all’interno del proprio territorio. 2.   Le statistiche sono rappresentative almeno del 95 % delle seguenti superfici: a) superficie coltivata complessiva investita a seminativi (tabella 1); b) superficie complessiva in cui è stata effettuata la raccolta investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2); c) superficie in produzione complessiva investita a coltivazioni permanenti (tabella 3); d) superficie agricola utilizzata (tabella 4). 3.   Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione che lo Stato membro interessato specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell’anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:543:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo