Art. 6

Trasmissione alla Commissione

In vigore dal 18 giu 2009
Trasmissione alla Commissione 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell’allegato entro i termini specificati per ciascuna tabella. 2.   Le tabelle di trasmissione di cui all’allegato possono essere adeguate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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