Art. 6

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l’anno n–1 superano 100 milioni di EUR, l’importo eccedente 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall’anno n + 1 e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (meccanismo di lisciatura). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti: — 100 milioni di EUR, o — il residuo importo dovuto in base al meccanismo di lisciatura. Qualsiasi importo derivante dall’attivazione di garanzie negli anni precedenti all’anno n-1 che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell’attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell’anno n–1 o negli anni successivi. Tali importi residui continuano a essere detratti dall’importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell’Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell’importo non sarà stata riversata al fondo. 2.   I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all’, terzo comma e all’. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente a un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli . 3.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell’80 % dell’importo-obiettivo, la Commissione ne informa l’autorità di bilancio. 4.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell’importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.
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