Art. 4

In vigore dal 25 mag 2009
A seguito dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione europea, l’importo-obiettivo è ridotto di un importo calcolato sulla base delle operazioni di cui all’, terzo comma. Per calcolare l’importo della riduzione, la percentuale di cui all’, secondo comma, vigente alla data dell’adesione, è applicata all’importo delle operazioni in corso a tale data. L’eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea.
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