Art. 1
In vigore dal 25 mag 2009
È istituito un fondo di garanzia («fondo») le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori delle Comunità in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalle stesse o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), per la quale le Comunità forniscono una garanzia.
Le operazioni di prestito e di garanzia di cui al primo comma («operazioni») sono quelle realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in paesi terzi.
Tutte le operazioni realizzate a beneficio di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in un paese terzo esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento, a decorrere dalla data in cui tale paese aderisce all’Unione europea.
Storico versioni
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