Art. 2
In vigore dal 25 mag 2009
Il fondo è alimentato:
—
da un versamento annuale del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli ;
—
dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo;
—
dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti, quando il fondo è stato chiamato in garanzia.
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