Art. 3
In vigore dal 25 mag 2009
L’importo del fondo deve raggiungere un livello adeguato («importo-obiettivo»).
L’importo-obiettivo viene fissato al 9 % dell’insieme degli impegni di capitale in corso delle Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati.
Sulla base della differenza alla fine dell’anno n–1 tra l’importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno n, l’eventuale eccedenza viene accreditata con un’unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea dell’anno n + 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:480:oj#art-3