Art. 5
In vigore dal 12 mag 2009
1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare le seguenti misure:
a)
applicazione di una tassa all’esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;
b)
sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;
c)
reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.
2. La tassa all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell’espletamento delle formalità doganali.
Tuttavia, su richiesta dell’interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all’esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.
3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.
Storico versioni
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