Art. 5

In vigore dal 12 mag 2009
1.   Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare le seguenti misure: a) applicazione di una tassa all’esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione; b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione; c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione. 2.   La tassa all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell’espletamento delle formalità doganali. Tuttavia, su richiesta dell’interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all’esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto. 3.   La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:388:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo