Art. 2

In vigore dal 12 mag 2009
1.   La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente: a) dell’andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale; b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi; c) dell’eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione; d) delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale. 2.   Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2009/388 — Testo vigente | Portale Normativo