Art. 2
In vigore dal 12 mag 2009
1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:
a)
dell’andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;
b)
dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;
c)
dell’eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;
d)
delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.
2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.
Storico versioni
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