Art. 4

In vigore dal 12 mag 2009
1.   Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione. 2.   Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso menzionati all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.
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