Art. 3
In vigore dal 12 mag 2009
1. La restituzione viene adeguata ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4). L’adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell’importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1342/2003, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell’allegato I del presente regolamento per il prodotto trasformato in causa.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 164, paragrafo 4, e dell’articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo nullo non viene considerato una restituzione, e l’adeguamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 non è pertanto applicabile.
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