Art. 1
In vigore dal 12 mag 2009
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a)
«prodotti trasformati», i prodotti o gruppi di prodotti di cui:
i)
all’allegato I, parte I, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309 ;
ii)
all’allegato I, parte II, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
«prodotti di base», i cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le rotture di riso di cui all’allegato I, parte II, lettera b), di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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