Art. 1

In vigore dal 12 mag 2009
Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) «prodotti trasformati», i prodotti o gruppi di prodotti di cui: i) all’allegato I, parte I, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309 ; ii) all’allegato I, parte II, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) «prodotti di base», i cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le rotture di riso di cui all’allegato I, parte II, lettera b), di detto regolamento.
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