Art. 8

Gestione della riduzione dei rischi/controlli interni ed esterni

In vigore dal 24 apr 2009
Gestione della riduzione dei rischi/controlli interni ed esterni 1.   Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura inseriscono nel rispettivo programma ordinario di controllo del sistema di gestione della sicurezza di cui all' della direttiva 2004/49/CE anche il controllo dell'applicazione del metodo comune per la determinazione e la valutazione dei rischi. 2.   Nell'ambito dei compiti descritti all'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza verifica l'applicazione del metodo comune per la determinazione e la valutazione dei rischi.
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