Art. 8
Gestione della riduzione dei rischi/controlli interni ed esterni
In vigore dal 24 apr 2009
Gestione della riduzione dei rischi/controlli interni ed esterni
1. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura inseriscono nel rispettivo programma ordinario di controllo del sistema di gestione della sicurezza di cui all' della direttiva 2004/49/CE anche il controllo dell'applicazione del metodo comune per la determinazione e la valutazione dei rischi.
2. Nell'ambito dei compiti descritti all'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza verifica l'applicazione del metodo comune per la determinazione e la valutazione dei rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:352:oj#art-8