Art. 7

Rapporto di valutazione della sicurezza

In vigore dal 24 apr 2009
Rapporto di valutazione della sicurezza 1.   L'organismo di valutazione presenta al proponente un rapporto di valutazione della sicurezza. 2.   Nei casi illustrati all', paragrafo 1, lettera a), l'autorità nazionale preposta alla sicurezza tiene conto di detto rapporto quando decide di autorizzare la messa in servizio di sottosistemi e veicoli. 3.   Nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera b), la valutazione indipendente rientra fra i compiti dell'organismo notificato salvo che la specifica tecnica di interoperabilità disponga altrimenti. Qualora la valutazione indipendente non rientri fra i compiti dell'organismo notificato, il rapporto è preso in considerazione dall'organismo notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformità o dall'amministrazione aggiudicatrice incaricata di redigere la dichiarazione CE di verifica. 4.   Quando un sistema è già stato interamente o parzialmente approvato in esito al procedimento di gestione dei rischi previsto dal presente regolamento, il relativo rapporto di valutazione della sicurezza non è messo in discussione dagli altri organismi di valutazione incaricati di eseguire una nuova valutazione dello stesso sistema. Siffatto riconoscimento è subordinato alla dimostrazione che il sistema sarà utilizzato nelle stesse circostanze funzionali, operative ed ambientali del sistema già approvato e che sono stati applicati criteri di accettazione dei rischi equivalenti.
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Rapporto di valutazione della sicurezza (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/352) — Testo vigente | Portale Normativo