Art. 9
Informazioni e progresso tecnico
In vigore dal 24 apr 2009
Informazioni e progresso tecnico
1. Tutti i gestori delle infrastrutture e tutte le imprese ferroviarie riferiscono sinteticamente, nell'ambito della relazione annuale sulla sicurezza di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE, le proprie esperienze in merito all'applicazione del metodo comune. La relazione contiene anche una sintesi delle decisioni riguardanti la rilevanza delle modifiche.
2. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, le autorità nazionali preposte alla sicurezza riferiscono le esperienze maturate dai proponenti nell'applicazione del metodo comune e, se del caso, le proprie esperienze in merito.
3. L'Agenzia ferroviaria europea controlla e raccoglie le informazioni riguardanti l'applicazione del metodo comune e presenta eventualmente raccomandazioni alla Commissione a fini migliorativi.
4. L'Agenzia ferroviaria europea presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2011, una relazione comprendente:
a)
un'analisi delle esperienze acquisite nell'applicazione del metodo comune, in particolare i casi in cui i proponenti hanno applicato spontaneamente il metodo comune prima dei termini iniziali d'applicazione stabiliti all';
b)
un'analisi dell'esperienza acquisita dai proponenti nella determinazione della rilevanza delle modifiche;
c)
un'analisi dei casi in cui sono stati applicati i codici di buona pratica di cui all'allegato I, punto 2.3.8;
d)
un'analisi dell'efficacia complessiva del metodo comune.
Le autorità preposte alla sicurezza coadiuvano l'Agenzia individuando i casi in cui si applica il metodo comune.
Storico versioni
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