Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 24 apr 2009
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 19o luglio 2010:
a)
per le modifiche tecniche rilevanti che interessano i veicoli definiti all', lettera c), della direttiva 2008/57/CE,
b)
per le modifiche rilevanti che riguardano sottosistemi strutturali, prescritte dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE ovvero da specifiche tecniche di interoperabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:352:oj#art-10