Art. 2
Campo d'applicazione
In vigore dal 24 apr 2009
Campo d'applicazione
1. Il metodo comune si applica a qualsiasi modifica del sistema ferroviario degli Stati membri a norma dell'allegato III, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/49/CE che sia rilevante ai sensi dell' del presente regolamento. Tali modifiche possono avere natura tecnica, operativa od organizzativa Tra le modifiche organizzative sono prese in considerazione solo quelle in grado di incidere sulle condizioni di esercizio.
2. Nel caso in cui le modifiche rilevanti riguardino sottosistemi strutturali ai sensi della direttiva 2008/57/CE, il metodo si applica:
a)
se le specifiche tecniche di interoperabilità richiedono una valutazione dei rischi. In tal caso le specifiche tecniche di interoperabilità devono indicare, all'occorrenza, gli elementi del metodo comune di cui deve essere fatta applicazione;
b)
per garantire che i sottosistemi strutturali cui si applicano le specifiche tecniche di interoperabilità siano inseriti, in modo sicuro, in un sistema preesistente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.
Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'applicazione del metodo comune di sicurezza non deve comportare requisiti confliggenti con quelli obbligatori stabiliti dalle specifiche tecniche di interoperabilità.
Ove l'applicazione del metodo comune comporti un requisito confliggente con quello stabilito dalla pertinente specifica tecnica di interoperabilità, il proponente informa lo Stato membro interessato e quest'ultimo può chiedere la revisione della specifica tecnica di interoperabilità a norma dell', paragrafo 2, ovvero dell' della direttiva 2008/57/CE o una deroga a norma dell' della medesima direttiva.
3. Il presente regolamento non si applica a:
a)
metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b)
reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c)
infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario;
d)
veicoli storici circolanti su reti nazionali, a condizione che rispettino le norme e le disposizioni nazionali in materia di sicurezza finalizzate a garantire la circolazione sicura di tali veicoli;
e)
ferrovie storiche, turistiche e di musei circolanti su reti proprie, compresi officine, veicoli e personale.
4. Il presente regolamento non si applica ai sistemi e alle modifiche che, alla sua entrata in vigore, si trovano in una fase avanzata di sviluppo ai sensi dell', lettera t), della direttiva 2008/57/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:352:oj#art-2