Art. 6
Valutazione indipendente
In vigore dal 24 apr 2009
Valutazione indipendente
1. La valutazione indipendente della corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I e dei risultati di tale applicazione è effettuata da un organismo rispondente ai criteri elencati nell'allegato II. Se l'organismo di valutazione non è già individuato dalla legislazione comunitaria o nazionale, il proponente designa come organismo di valutazione un'altra organizzazione ovvero un dipartimento proprio.
2. Devono esser evitate le duplicazioni di attività tra le operazioni di valutazione della conformità del sistema di gestione della sicurezza di cui alla direttiva 2004/49/CE, le operazioni di valutazione della conformità svolte da un organismo notificato o da un organismo nazionale ai sensi della direttiva 2008/57/CE e qualsiasi altra valutazione indipendente della sicurezza realizzata dall'organismo di valutazione a norma del presente regolamento.
3. L'autorità preposta alla sicurezza può intervenire in veste di organismo di valutazione qualora una modifica rilevante riguardi uno dei casi seguenti:
a)
quando un veicolo deve ottenere l'autorizzazione di messa in servizio, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE;
b)
quando un veicolo deve ottenere un'autorizzazione complementare di messa in servizio, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, e dell'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE;
c)
quando il certificato di sicurezza deve essere aggiornato a seguito di un cambiamento del tipo o della portata delle attività, a norma dell', paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE;
d)
quando il certificato di sicurezza deve essere rivisto in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza, a norma dell', paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE;
e)
quando l'autorizzazione di sicurezza deve essere aggiornata a seguito di modifiche sostanziali apportate all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE;
f)
quando l'autorizzazione di sicurezza deve essere riveduta in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.
4. Qualora una modifica rilevante riguardi un sottosistema strutturale la cui messa in servizio debba essere autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o del'articolo 20 della direttiva 2008/57/CE, l'autorità preposta alla sicurezza può intervenire in veste di organismo di valutazione purché il proponente non abbia già attribuito tale compito ad un organismo notificato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della stessa direttiva.
Storico versioni
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