Art. 5

Procedimento di gestione dei rischi

In vigore dal 24 apr 2009
Procedimento di gestione dei rischi 1.   Il procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I si applica: a) nel caso di modifiche rilevanti ai sensi dell', compresa la messa in servizio dei sottosistemi strutturali di cui all', paragrafo 2, lettera b); b) qualora una specifica tecnica di interoperabilità rinvii al presente regolamento, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), prescrivendo il procedimento di gestione dei rischi definito nell'allegato I. 2.   Il procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I è svolto dal proponente. 3.   Il proponente garantisce la gestione dei rischi indotti dai fornitori e dai prestatori di servizi e dai rispettivi subfornitori e subappaltatori. A tal fine il proponente può richiedere ai fornitori e ai prestatori di servizi, nonché ai loro subfornitori e subappaltatori, di partecipare al procedimento di gestione dei rischi definito all'allegato I.
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Procedimento di gestione dei rischi (Art. 5 Regolamento (UE) 2009/352) — Testo vigente | Portale Normativo