Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell' della direttiva 2004/49/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «rischio», la probabilità che si verifichi un incidente o un inconveniente dannoso (causato da un evento pericoloso) e il livello di gravità del danno; 2) «analisi dei rischi», l'impiego sistematico di tutte le informazioni disponibili per individuare gli eventi pericolosi e stimare il rischio; 3) «determinazione dei rischi», il procedimento basato sull'analisi dei rischi e inteso a determinare il rischio accettabile; 4) «valutazione dei rischi», il procedimento complessivo comprendente l'analisi dei rischi e la determinazione dei rischi; 5) «sicurezza», l'assenza di un rischio inaccettabile di danno; 6) «gestione dei rischi», l'applicazione sistematica di strategie, procedure e pratiche di gestione all'analisi, alla valutazione e al contenimento dei rischi; 7) «punti d'interazione», tutti i punti d'interazione nel ciclo di vita di un sistema o di un sottosistema, compresi il funzionamento e la manutenzione, nei quali vari operatori del settore ferroviario lavorano insieme per gestire i rischi; 8) «operatori», tutti i soggetti che, direttamente o tramite convenzioni contrattuali, concorrono all'applicazione del presente regolamento a norma dell', paragrafo 2; 9) «requisiti di sicurezza», le caratteristiche di sicurezza (qualitative o quantitative) che un determinato sistema e il relativo funzionamento (comprese le norme operative) devono presentare affinché siano conseguiti gli obiettivi di sicurezza fissati dalla legge o dall'impresa; 10) «misure di sicurezza», gli interventi finalizzati a ridurre la probabilità di un evento pericoloso o ad attenuarne le conseguenze affinché sia raggiunto e/o preservato un livello di rischio accettabile; 11) «proponente», l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura cui spetta mettere in atto le misure di controllo dei rischi a norma dell' della direttiva 2004/49/CE, l'amministrazione aggiudicatrice o il fabbricante quando invitano un organismo notificato ad applicare la procedura «CE» di verifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, o il richiedente l'autorizzazione per la messa in servizio di veicoli; 12) «rapporto di valutazione della sicurezza», il documento contenente il risultato della valutazione di un determinato sistema svolta da un organismo di valutazione; 13) «evento pericoloso», una situazione che potrebbe sfociare in un incidente; 14) «organismo di valutazione», la persona fisica o giuridica, indipendente e competente, cui competono le indagini volte a accertare se un determinato sistema possiede i requisiti di sicurezza; 15) «criteri di accettazione dei rischi», i criteri di riferimento con cui è valutata l'accettabilità di un rischio specifico; tali criteri servono a determinare se il livello di un determinato rischio è sufficientemente basso da rendere superflua qualsiasi azione immediata volta a ridurlo ulteriormente; 16) «registro degli eventi pericolosi», il documento nel quale vengono registrati, con tutti gli estremi necessari, gli eventi pericolosi individuati, le misure connesse, l'origine di tali eventi e l'organizzazione incaricata di gestirli; 17) «individuazione degli eventi pericolosi», il procedimento consistente nell'individuare, elencare e caratterizzare gli eventi pericolosi; 18) «criterio di accettazione dei rischi», le norme applicate per determinare se il rischio connesso a uno o più eventi pericolosi specifici sia da ritenersi accettabile; 19) «codice di buona pratica», una serie di regole scritte che, se applicate correttamente, possono servire a contenere uno o più eventi pericolosi specifici; 20) «sistema di riferimento», sistema che, nella pratica, ha dimostrato di presentare un livello di sicurezza accettabile e rispetto al quale è possibile valutare, per comparazione, l'accettabilità dei rischi derivanti da un sistema soggetto a valutazione; 21) «stima dei rischi», il procedimento utilizzato per misurare il livello dei rischi analizzati, comprendente le seguenti fasi: stima della frequenza, analisi delle conseguenze, combinazione di tali fattori; 22) «sistema tecnico», un prodotto o un insieme di prodotti, compresa la documentazione di progetto, d'attuazione e di supporto; lo sviluppo di un sistema tecnico ha inizio con la definizione delle caratteristiche e si conclude con l'approvazione; anche se viene presa in considerazione la progettazione dei punti d'interazione con il comportamento umano, gli individui e i loro interventi non fanno parte del sistema tecnico; il procedimento di manutenzione è descritto nei manuali di manutenzione ma non fa di per sé parte del sistema tecnico; 23) «conseguenza catastrofica», i decessi e/o le lesioni multiple gravi e/o i danni all'ambiente causati da un incidente; 24) «approvazione di sicurezza», il riconoscimento delle modifiche effettuato dal proponente sulla base del rapporto di valutazione di sicurezza trasmesso dall'organismo di valutazione; 25) «sistema», qualsiasi parte del sistema ferroviario soggetta a modifica; 26) «norma nazionale notificata», una norma nazionale notificata dagli Stati membri ai sensi della direttiva 96/48/CE del Consiglio (4), della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e delle direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/352) — Testo vigente | Portale Normativo