Art. 9

Indennità per le emissioni in eccesso

In vigore dal 23 apr 2009
Indennità per le emissioni in eccesso 1.   A partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore superano il suo obiettivo per le emissioni specifiche per quell’anno, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un’indennità per le emissioni in eccesso. 2.   L’indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1 è calcolata secondo la seguente formula: a) dal 2012 al 2018: i) dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di più di 3 g CO2/km: [(emissioni in eccesso – 3 g CO2/km) × 95 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 25 EUR/gCO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km] × numero di autovetture nuove; ii) dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di più di 2 g CO2/km ma non oltre 3 g CO2/km: [(emissioni in eccesso – 2 g CO2/km) × 25 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km] × numero di autovetture nuove; iii) dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di più di 1 ma non oltre 2 g CO2/km: [(emissioni in eccesso – 1 g CO2/km) × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × numero di autovetture nuove; iv) dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di non oltre 1 g CO2/km: (emissioni in eccesso × 5 EUR/g CO2/km) × numero di autovetture nuove. b) a partire dal 2019: (emissioni in eccesso × 95 EUR/g CO2/km) × numero di autovetture nuove. Ai fini del presente articolo, «emissioni in eccesso», in base alla valutazione di cui all’, è il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie del costruttore e l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile in questione, arrotondato al terzo decimale più vicino, tenendo conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 determinate da tecnologie innovative approvate; e «numero di autovetture nuove» è il numero di autovetture nuove prodotte dal costruttore e immatricolate nell’anno interessato secondo i criteri di introduzione graduale di cui all’. 3.   La Commissione determina i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell’Unione europea.
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