Art. 11
Deroghe per taluni costruttori
In vigore dal 23 apr 2009
Deroghe per taluni costruttori
1. Un costruttore responsabile di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10 000 unità per anno civile può presentare una domanda di deroga rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato in base all’allegato I se:
a)
non è parte di un gruppo di costruttori collegati; o
b)
fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10 000 unità per anno civile; ovvero
c)
è parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e centro di progettazione.
2. La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per una durata massima di cinque anni civili. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:
a)
il nome del costruttore e l’indicazione della persona che lo rappresenta;
b)
la documentazione attestante che il costruttore risponde ai requisiti necessari per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 1;
c)
informazioni sulle autovetture costruite, comprese la massa e le relative emissioni specifiche di CO2; e
d)
un obiettivo per le emissioni specifiche coerente con il potenziale di riduzione del costruttore, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotte.
3. Qualora ritenga che il costruttore soddisfi le condizioni necessarie per beneficiare della deroga chiesta a norma del paragrafo 1 e che l’obiettivo per le emissioni specifiche proposto dal costruttore corrisponda al suo potenziale di riduzione, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotte, la Commissione concede la deroga. La deroga si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data di concessione della deroga.
4. Una domanda di deroga dall’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato a norma dell’allegato I può essere presentata da un costruttore responsabile, insieme a tutte le sue imprese collegate, di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità compreso tra 10 000 e 300 000 unità per anno civile.
Tale domanda può essere presentata da un costruttore in relazione a se stesso o in relazione a se stesso insieme a qualsiasi sua impresa collegata. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:
a)
tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), comprese, se del caso, informazioni su eventuali imprese collegate;
b)
un obiettivo costituito da una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 o, se una singola domanda viene presentata con riguardo ad un certo numero di imprese collegate, una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 di tali imprese nel 2007.
Qualora, per l’anno 2007, non esistano le informazioni relative alle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore, la Commissione stabilisce un obiettivo di riduzione equivalente basato sulle migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 disponibili impiegate nelle autovetture di massa comparabile e tenendo conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di auto prodotte. Questo obiettivo deve essere utilizzato dal richiedente ai fini della lettera b).
La Commissione concede una deroga al costruttore nel caso in cui risulti dimostrato che sono stati rispettati i criteri per la deroga di cui al presente paragrafo.
5. Il costruttore al quale è concessa una deroga in forza del presente articolo informa immediatamente la Commissione di ogni variazione che abbia o possa avere ripercussioni sul diritto di beneficiare della deroga.
6. Qualora ritenga, in base alla notifica di cui al paragrafo 5 o ad altri elementi, che un costruttore non risponda più ai requisiti necessari per beneficiare della deroga, la Commissione revoca tale deroga a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo e ne informa il costruttore.
7. Qualora ritenga che un costruttore non raggiunga il proprio obiettivo di emissioni specifiche, la Commissione deve imporre al costruttore un’indennità per le emissioni in eccesso quale prevista all’.
8. La Commissione può adottare disposizioni dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 7, relative, tra l’altro, all’interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, al contenuto delle domande di deroga nonché al contenuto e alla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO2.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
9. Le domande di deroga, comprese le informazioni a supporto della stessa, le notifiche ai sensi del paragrafo 5, le revoche a norma del paragrafo 6 e qualsiasi imposizione di un’indennità per le emissioni in eccesso ai sensi del paragrafo 7 e le misure adottate a norma del paragrafo 8, sono messe a disposizione del pubblico, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (12).
Storico versioni
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