Art. 7

Raggruppamento

In vigore dal 23 apr 2009
Raggruppamento 1.   I costruttori, ad eccezione di quelli che beneficiano della deroga di cui all’, possono costituire un raggruppamento al fine di adempiere agli obblighi fissati all’. 2.   L’accordo per la costituzione di un raggruppamento può riguardare uno o più anni civili, a condizione che la durata complessiva di ciascun accordo non sia superiore a cinque anni civili, e deve essere concluso entro il 31 dicembre del primo anno civile per il quale è previsto il raggruppamento delle emissioni. I costruttori che costituiscono un raggruppamento trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni: a) i costruttori che faranno parte del raggruppamento; b) il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento, che funge da referente per il raggruppamento e ha il compito di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell’, per le emissioni prodotte in eccesso; e c) documentazione attestante che il responsabile del raggruppamento è in grado di assolvere agli obblighi di cui alla lettera b). 3.   Se il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento non soddisfa il requisito di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell’, per le emissioni prodotte in eccesso, la Commissione ne informa i costruttori. 4.   I costruttori appartenenti al raggruppamento informano congiuntamente la Commissione di qualsiasi variazione riguardante il responsabile del raggruppamento o la sua situazione finanziaria, nella misura in cui tale variazione possa incidere sulla sua idoneità a soddisfare i requisiti di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell’, per le emissioni prodotte in eccesso, di qualsiasi variazione dei membri del raggruppamento o dello scioglimento dello stesso. 5.   I costruttori possono concludere accordi per la costituzione di raggruppamenti purché tali accordi rispettino gli articoli 81 e 82 del trattato e consentano la partecipazione in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, e a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, a qualsiasi costruttore che chieda di diventare membro del raggruppamento. Ferma restando l’applicabilità generale a tali raggruppamenti delle regole comunitarie in materia di concorrenza, tutti i membri del raggruppamento assicurano in particolare che nell’ambito dell’accordo non vi sia condivisione di dati né scambio di informazioni, ad eccezione delle seguenti informazioni: a) emissioni medie specifiche di CO2; b) obiettivo per le emissioni specifiche; c) numero totale di veicoli immatricolati. 6.   Il paragrafo 5 non si applica quando tutti i costruttori membri di un raggruppamento sono parte dello stesso gruppo di costruttori collegati. 7.   Salvo in caso di comunicazione a norma del paragrafo 3, i costruttori che fanno parte di un raggruppamento per il quale sono state trasmesse informazioni alla Commissione sono considerati alla stregua di un unico costruttore ai fini dell’adempimento dei loro obblighi ai sensi dell’. Le informazioni sul monitoraggio e la comunicazione saranno registrate, comunicate e rese disponibili nel registro centralizzato di cui all’, paragrafo 4, per i singoli costruttori nonché per eventuali raggruppamenti.
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Raggruppamento (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/443) — Testo vigente | Portale Normativo