Art. 6
Obiettivo di emissione specifico per i veicoli alimentati da carburante alternativo
In vigore dal 23 apr 2009
Obiettivo di emissione specifico per i veicoli alimentati da carburante alternativo
Ai fini della determinazione del rispetto da parte di un costruttore dell’obiettivo di emissioni specifiche di cui all’, le emissioni specifiche di CO2 di ciascun veicolo progettato per poter essere alimentato da una miscela di benzina con l’85 % di etanolo («E85») che sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria o alle vigenti norme tecniche europee, sono soggette a una riduzione del 5 % sino al 31 dicembre 2015 in riconoscimento della maggiore capacità tecnologica e di riduzione delle emissioni connessa all’utilizzo di biocarburanti. Tale riduzione si applica solo nel caso in cui almeno il 30 % delle stazioni di servizio nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato fornisca questo tipo di carburante alternativo conforme ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla pertinente normativa comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:443:oj#art-6