Art. 4

Obiettivi per le emissioni specifiche

In vigore dal 23 apr 2009
Obiettivi per le emissioni specifiche Per l’anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2012, e per ogni anno successivo, ogni costruttore di autovetture provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 delle proprie autovetture non superino l’obiettivo per le emissioni specifiche determinato a norma dell’allegato I ovvero, qualora il costruttore benefici di una deroga in forza dell’, in base a tale deroga. Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno in questione: — 65 % nel 2012, — 75 % nel 2013, — 80 % nel 2014, — 100 % dal 2015 in poi.
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