Art. 4
Obiettivi per le emissioni specifiche
In vigore dal 23 apr 2009
Obiettivi per le emissioni specifiche
Per l’anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2012, e per ogni anno successivo, ogni costruttore di autovetture provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 delle proprie autovetture non superino l’obiettivo per le emissioni specifiche determinato a norma dell’allegato I ovvero, qualora il costruttore benefici di una deroga in forza dell’, in base a tale deroga.
Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno in questione:
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65 % nel 2012,
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75 % nel 2013,
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80 % nel 2014,
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100 % dal 2015 in poi.
Storico versioni
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