Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2009
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «emissioni specifiche medie di CO2» per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove che produce; b) «certificato di conformità» il certificato di cui all’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE; c) «costruttore» la persona o l’ente responsabile nei confronti dell’autorità che rilascia l’omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione CE a norma della direttiva 2007/46/CE, nonché della conformità della produzione; d) «massa» la massa dell’autovettura carrozzata in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e definita al punto 2.6 dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE; e) «impronta» la carreggiata dell’autovettura moltiplicata per il suo passo quali indicati nel certificato di conformità e definiti nei punti 2.1 e 2.3 dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE; f) «emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 di un’autovettura misurate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e indicate come emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) nel certificato di conformità. Per le autovetture che non sono omologate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, «emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 misurate secondo la stessa procedura di misurazione, come specificato per le autovetture nel regolamento (CE) 692/2008, o secondo le procedure adottate dalla Commissione per stabilire le emissioni di CO2 per tali autovetture; g) «obiettivo per le emissioni specifiche» per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 consentite a norma dell’allegato I per ciascuna autovettura nuova che produce o, qualora benefici di una deroga ai sensi dell’, l’obiettivo per le emissioni specifiche stabilito in forza della deroga. 2.   Ai fini del presente regolamento, «per un gruppo di costruttori collegati» si intende un costruttore e le sue imprese collegate. Con riguardo ai costruttori, «per imprese collegate» si intendono: a) le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente: — il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, — il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa, ovvero — il diritto di gestire gli affari dell’impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore i diritti o i poteri di cui alla lettera a); c) le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a); d) le imprese nelle quali il costruttore insieme con una o più delle imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente dal costruttore ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.
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